SISMABONUS IN PILLOLE
Il Sismabonus è un incentivo economico previsto dallo Stato Italiano per chi intende rendere la propria abitazione (o anche un fabbricato) più resistente alle azioni sismiche ed è stata introdotta con la Legge di bilancio 2017.
L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza il patrimonio di fabbricati esistenti in Italia, classificate secondo il grado di rischio: dalla classe A+ (la più sicura e antisismica) fino alla classe G (decisamente a grave rischio crollo in caso di sisma). L’agevolazione fiscale del Sismabonus scatta se il fabbricato viene portato a una classe di rischio sismico migliore (detrazione del 70% delle spese effettuate) e se le classi di rischio sismico migliorate sono due si ha diritto alla detrazione dell’80%. Con il Decreto rilancio del 2020 i bonus sono stati alzati fino al 110%, qui sotto troverete maggiori dettagli.
Cos’è il Sismabonus?
Il Sismabonus è la detrazione/bonus per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
In quali zone d’Italia si applica il Sismabonus?
Nelle zone sismiche “1”, “2”, “3”, ovvero nella quasi totalità del territorio nazionale
Cosa dice di nuovo il Decreto rilancio?
Il Decreto rilancio ha alzato l’aliquota delle detrazioni spettanti, che è ora fissata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ha inoltre esteso la platea dei soggetti che possono accedere alla cessione del credito.
Nel caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati da:
a) condomìni (un fabbricato con due abitazioni, anche mono-proprietario, è un condominio!);
b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (salvo quanto previsto al comma 10; ovvero ad oggi sembrerebbe che il requisito dell’intervento sulla prima casa sia solo per l’ecobonus);
c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (vedi requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”);
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa (con alcune limitazioni).
Articoli di riferimento: commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nota: le disposizioni di cui sopra non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Come faccio a capire se il mio edificio può usufruire di Sismabonus?
Innanzitutto, il Sismabonus si applica su edifici cielo-terra, non su singole unità immobiliari.
Più la struttura è vecchia e progettata secondo le vecchie norme sismiche, e più ha probabilità di poter usufruire del Sismabonus.
Ora la quasi totalità del territorio italiano è considerato sismico, ma fino al 2003 non esisteva una norma che considerasse sismico gran parte del territorio e che soprattutto desse prescrizioni antisismiche paragonabili a quelle oggi vigenti.
Facciamo degli esempi:
- Rudere, annesso agricolo diruto (anche parzialmente crollato), vecchio capannone industriale in acciaio o prefabbricato -> può accedere al Sismabonus (anche demolendo e ricostruendo! e anche con cambio di destinazione d’uso!);
- Edificio in muratura ante 1987 -> può facilmente accedere al Sismabonus
- Edificio in muratura databile tra il 1987 e il 2008 -> può forse accedere al Sismabonus
- Edificio in muratura databile dopo il 2008 -> non può, quasi sicuramente, accedere al Sismabonus
- Edificio in cemento armato ante 1974 -> può accedere al Sismabonus, ma con interventi invasivi
- Edificio in cemento armato databile tra il 1974 e il 1996 -> può forse accedere al Sismabonus
- Edificio in cemento armato databile dopo il 1996 -> non può, quasi sicuramente, accedere al Sismabonus
Cos’è il Sismabonus?
Il Sismabonus è la detrazione/bonus per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) per le spese sostenute per lavori antisismici realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.
In quali zone d’Italia si applica il Sismabonus?
Nelle zone sismiche “1”, “2”, “3”, ovvero nella quasi totalità del territorio nazionale
Cosa dice di nuovo il Decreto rilancio?
Il Decreto rilancio ha alzato l’aliquota delle detrazioni spettanti, che è ora fissata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Ha inoltre esteso la platea dei soggetti che possono accedere alla cessione del credito.
Nel caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.
Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati da:
a) condomìni (un fabbricato con due abitazioni, anche mono-proprietario, è un condominio!);
b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (salvo quanto previsto al comma 10; ovvero ad oggi sembrerebbe che il requisito dell’intervento sulla prima casa sia solo per l’ecobonus);
c) Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (vedi requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”);
d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa (con alcune limitazioni).
Articoli di riferimento: commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nota: le disposizioni di cui sopra non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Come faccio a capire se il mio edificio può usufruire di Sismabonus?
Innanzitutto, il Sismabonus si applica su edifici cielo-terra, non su singole unità immobiliari.
Più la struttura è vecchia e progettata secondo le vecchie norme sismiche, e più ha probabilità di poter usufruire del Sismabonus.
Ora la quasi totalità del territorio italiano è considerato sismico, ma fino al 2003 non esisteva una norma che considerasse sismico gran parte del territorio e che soprattutto desse prescrizioni antisismiche paragonabili a quelle oggi vigenti.
Facciamo degli esempi:
- Rudere, annesso agricolo diruto (anche parzialmente crollato), vecchio capannone industriale in acciaio o prefabbricato -> può accedere al Sismabonus (anche demolendo e ricostruendo! e anche con cambio di destinazione d’uso!);
- Edificio in muratura ante 1987 -> può facilmente accedere al Sismabonus
- Edificio in muratura databile tra il 1987 e il 2008 -> può forse accedere al Sismabonus
- Edificio in muratura databile dopo il 2008 -> non può, quasi sicuramente, accedere al Sismabonus
- Edificio in cemento armato ante 1974 -> può accedere al Sismabonus, ma con interventi invasivi
- Edificio in cemento armato databile tra il 1974 e il 1996 -> può forse accedere al Sismabonus
- Edificio in cemento armato databile dopo il 1996 -> non può, quasi sicuramente, accedere al Sismabonus
Hai una gronda così? Puoi accedere al Sismabonus, già solo rifacendo la copertura! Sostituendo i pesanti, spingenti e pericolosi “travi Varese” con una copertura lignea leggera ed antisismica!
Quante volte hai notato i cosiddetti “capochiave” nella muratura storica? Sappi che l’inserimento di catene può migliorare già di molto il comportamento sismico di un edificio. Un intervento dal costo modesto, come questo, viene interamente ripagato; così come il rifacimento di massetti e dei pavimenti, se devono essere demoliti per l’inserimento delle catene!
A quanto ammonta la detrazione massima?
Il tetto massimo deIIe spese su cui caIcoIare Ia detrazione è pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, corrispondente quindi a una detrazione massima di 105.600 Euro (110%).
Facciamo un esempio…
Palazzina con due abitazioni e due fondi/magazzini:
– il tetto massimo delle spese ammissibili è pari a 96.000€ x 4 = 384.000€
– il massimo importo da portare in detrazione = 422.400€ (84.480€ anno di detrazione annua in 5 anni)
– importo detrazione cedibile = 345.600€ (cedibile integralmente o parzialmente a società assicurativa)
Dovrò dare garanzie alla Banca se avessi bisogno di credito?
Non sono ancora note le procedure bancarie che permetteranno la cessione del credito. Sono ad oggi note ed in vigore le modalità di cessione alle grandi aziende (EnelX, Snam). Contattaci per sapere come!
Come faccio ad accedere al Sismabonus?
Stai lontano dalle truffe e da chi si propone di ristrutturarti casa senza “crearti pensieri” o con una semplicità disarmante.
Affidati a professionisti che, come noi, lavorano già da anni su bonus fiscali e cessione del credito.
Le spese tecniche rientrano nei benefici del Sismabonus?
Rientrano tra le spese detraibili le spese per i tecnici sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.
Difatti, oltre quelle per realizzare i lavori, rientrano nel bonus anche quelle per le indagini, sia strutturali che geotecniche, per le verifiche, per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipici della manutenzione ordinaria o straordinaria.
I professionisti abilitati assumono un ruolo fondamentale per il Sismabonus, poiché gli interventi di miglioramento sismico e l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
A quanto ammonta la detrazione massima?
Il tetto massimo deIIe spese su cui caIcoIare Ia detrazione è pari a 96.000 Euro per unità immobiliare, corrispondente quindi a una detrazione massima di 105.600 Euro (110%).
Facciamo un esempio…
Palazzina con due abitazioni e due fondi/magazzini:
– il tetto massimo delle spese ammissibili è pari a 96.000€ x 4 = 384.000€
– il massimo importo da portare in detrazione = 422.400€ (84.480€ anno di detrazione annua in 5 anni)
– importo detrazione cedibile = 345.600€ (cedibile integralmente o parzialmente a società assicurativa)
Dovrò dare garanzie alla Banca se avessi bisogno di credito?
Non sono ancora note le procedure bancarie che permetteranno la cessione del credito. Sono ad oggi note ed in vigore le modalità di cessione alle grandi aziende (EnelX, Snam). Contattaci per sapere come!
Come faccio ad accedere al Sismabonus?
Stai lontano dalle truffe e da chi si propone di ristrutturarti casa senza “crearti pensieri” o con una semplicità disarmante.
Affidati a professionisti che, come noi, lavorano già da anni su bonus fiscali e cessione del credito.
Le spese tecniche rientrano nei benefici del Sismabonus?
Rientrano tra le spese detraibili le spese per i tecnici sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni.
Difatti, oltre quelle per realizzare i lavori, rientrano nel bonus anche quelle per le indagini, sia strutturali che geotecniche, per le verifiche, per la classificazione sismica, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, le autorizzazioni, nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ed al completamento dei lavori tipici della manutenzione ordinaria o straordinaria.
I professionisti abilitati assumono un ruolo fondamentale per il Sismabonus, poiché gli interventi di miglioramento sismico e l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
SISMABONUS
PER ADDETTI AI LAVORI
INTERVENTI AMMESSI AL SISMABONUS
Alla base del Sismabonus c’è il miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio in questione. Questo significa che non sono indicate specifiche tipologie di interventi che devono essere eseguiti, ma essenzialmente sarà necessario che un tecnico abilitato certifichi il raggiungimento del risultato.
Gli interventi in generale devono rispettare questi parametri:
- devono coinvolgere l’intero edificio (per esempio la copertura);
- ove riguardino i centri storici, devono comunque essere eseguiti sulla base di progetti unitari, e non su singole unità immobiliari;
- comprendono anche interventi di demolizione e ricostruzione (o ricostruzione a seguito di crollo), purché inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (senza ampliamento!).
Anche le spese tecniche sono agevolabili: queste andranno a coprire la redazione della documentazione obbligatoria relativa al collaudo statico, volta a comprovare la sicurezza statica dell’edificio o del complesso di edifici, nonché le spese sostenute per gli interventi necessari al rilascio di tale documentazione (indagini, relazioni tecniche, ecc.).
SISMABONUS E INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Uno dei punti più controversi nell’applicazione delle norme sul Sismabonus è stata l’applicazione del beneficio fiscale in caso di interventi di demolizione e fedele ricostruzione.
Tramite la Risoluzione 27/04/2018, n. 34/E, l’Agenzia delle Entrate, ha confermato che gli interventi in questione possono essere ammessi al Sismabonus, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, e purché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
Ciò si basa su quanto precedentemente precisato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il Parere n. 27/2018. Detto documento muove dall’assunto che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d):
- gli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa anti- sismica;
- con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli di cui al D. Leg.vo 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino, oltre che la medesima volumetria, anche la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Sulla base di quanto sopra il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha affermato che gli interventi di demolizione e ricostruzione come sopra rappresentati, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, dal punto di vista tecnico possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera i), relativi all’adozione di misure antisismiche, potendo rappresentare una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche.
Demolizione con ricostruzione su diversa area di sedime
Con il successivo Interpello 27/12/2018, n. 131, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la medesima interpretazione, con riferimento al caso di un immobile da ricostruire con uguale volumetria, ma traslato su una differente area di sedime, intervento per il quale – pur essendo inquadrato dal punto di vista edilizio come “ristrutturazione” – le norme vigenti prevedevano la presentazione dell’istanza di permesso di costruire.
A tal proposito l’interpello in questione ha ulteriormente ribadito quanto già specificato dalla Risoluzione 34/E/2018, e cioè che – fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta in ultima analisi al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche – nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione di un edificio con medesima volumetria, ma in una differente area di sedime, è possibile fruire del Sismabonus a patto che dal titolo amministrativo che assente i lavori si evinca che trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia perché risulta invariata la volumetria, perciò inquadrabile come fedele ricostruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lettera d), come peraltro ammesso ai fini della fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.
In questi casi quindi non ha rilevanza la tipologia di titolo abilitativo edilizio necessario.
Demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura e/o unità immobiliari
Con Interpello 10/10/2019, n. 409, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione anche la ricostruzione dell’edificio che determina un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente – sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione – e di conseguenza è possibile usufruire del Sismabonus anche se il fabbricato ricostruito preveda un aumento di cubatura e/o contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
L’interpretazione è stata confermata anche con l’Interpello 16/01/2020, n. 5. Entrambi gli interpelli si riferiscono alla fattispecie di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2016, cioè l’acquisto direttamente dall’impresa di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione con miglioramento della classificazione sismica, ma sono da ritenersi applicabili in generale al Sismabonus.
CLASSIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
Linee guida dal 2016 ad oggi
In attuazione dell’art. 16 del D.L. 63/2016, comma 1-quater, così come modificato dalla L. 232/2016, è stato emanato il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 28/02/2017, n. 58 – in vigore dal 01/03/2017 – il quale stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per la relativa attestazione, da parte di professionisti tecnici abilitati e iscritti nei rispettivi albi professionali, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Con l’emanazione di questo provvedimento ha pertanto preso il via la concreta attuazione delle norme sul Sismabonus introdotto dalla L. 232/2016, con percentuali di detrazione fiscale che arrivano fino al 110% della spesa sostenuta per gli interventi.
Subito dopo la sua emanazione, il decreto è stato corretto ad opera del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/03/2017, n. 65, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 3 relativo ai professionisti abilitati alle verifiche ed asseverazioni previste dal decreto stesso, nonché corretto alcuni refusi.
In seguito, ulteriori correzioni sono state apportate ad opera del D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/01/2020, n. 24, che a sua volta ha adeguato il provvedimento alle disposizioni regionali in materia edilizia, con particolare riferimento alle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi, nonché alle interpretazioni dell’Agenzia delle entrate.
Professionisti abilitati
L’art. 3 del D.M. 28/02/2017, n. 58 – come in seguito rettificato ad opera del D.M. 65/2017 – stabilisce che “l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.
L’allegato B al provvedimento – che contiene il modello di asseverazione – fa tuttavia riferimento soltanto a ingegneri e architetti (cfr. la parte con i dati anagrafici del professionista asseveratore).
CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Le linee guida (allegato A al D.M. 28/02/2017):
– consentono di attribuire a un edificio una specifica classe di rischio sismico, variabile da A+ (meno rischio) a G (più rischio), mediante un unico parametro che tiene conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici;
– forniscono indirizzi di massima sulla progettazione;
– associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.
La classificazione di rischio sismico è come detto fondata su considerazioni sia di carattere economico-finanziario che afferenti la sicurezza dell’edificio. Più in dettaglio, le classi di rischio sono definite in base a due parametri:
l) PAM (perdita annuale media attesa), che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non strutturali, espressa come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell’edificio e che non include eventuali danni ai contenuti dell’edificio;
2) IS-V (indice di rischio), definito come il rapporto tra l’accelerazione al suolo prevista per l’edificio nel sito di ubicazione e quella sopportabile dalla struttura, nello stato di fatto, con riferimento allo SLV previsto dalle norme tecniche.
La classe di rischio da attribuire all’edificio sarà quella minima tra le due classificazioni. Da quanto sopra emerge chiaramente che le classi di rischio sismico sono utilizzabili solamente in questo contesto.
Metodo convenzionale e metodo semplificato per l’attribuzione della classe di rischio
La determinazione della classe di rischio di appartenenza di un edificio, al fine di accedere ai benefici fiscali, può essere condotta secondo i seguenti due metodi, tra loro alternativi:
l) metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull’applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle norme tecniche per le costruzioni e che consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all’eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
2) metodo semplificato, valido solo per le costruzioni in muratura, basato su una classificazione macrosismica dell’edificio. Tale metodo è indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per l’accesso al beneficio fiscale in relazione all’adozione di interventi di tipo locale, cioè quelli che interessano singoli elementi strutturali ma non l’intera struttura nel suo complesso, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.
Modalità di presentazione della documentazione
Per accedere al Sismabonus, il professionista incaricato deve:
– valutare la situazione esistente stimando la classe di rischio prima dell’intervento, sulla base di quanto indicato nelle linee guida;
– successivamente, progettare l’intervento con la stima dell’efficacia e del miglioramento conseguibile, asseverando il tutto tramite il modello di attestazione di cui all’allegato B del D.M. 28/02/2017, n. 58.
Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l’asseverazione del progettista, è allegato alla documentazione edilizia (es. SCIA), con la quale viene dato inizio ai lavori, che deve essere depositata presso il competente Sportello unico dell’edilizia.
In seguito, durante ed al termine dell’intervento, il direttore lavori e il collaudatore statico (quando ne sia obbligatoria la nomina), sono tenuti attestare la conformità dell’intervento ultimato come da progetto nell’ambito delle rispettive attribuzioni, tramite la documentazione che essi devono presentare allo Sportello unico dell’edilizia e/o alla struttura tecnica preposta agli adempimenti previsti per i progetti di opere strutturali ed in zona sismica (fine lavori e relazione a strutture ultimate per il direttore dei lavori, certificato di collaudo per il collaudatore statico).
Inammissibilità dell’attestazione tardiva
L’art. 3 del D.M. 58/2017 richiede, in relazione agli interventi che possono usufruire del Sismabonus, la contestuale allegazione alla documentazione edilizia del progetto, come asseverato dal progettista strutturale in base al modello dato, nonché il deposito presso lo sportello unico.
L’Agenzia delle entrate, con l’Interpello 11/10/2018, n. 31, ha chiarito che il beneficio fiscale non può essere fruito qualora il documento recante la classificazione e asseverazione del rischio dell’edificio antecedente all’intervento non sia redatta prima dell’inizio dei lavori e consegnata allo sportello unico dell’edilizia unicamente alla documentazione concernente l’intervento (es. SCIA).
A sua volta, la Circolare 27/04/2018, n. 7/E (pag. 248), ha rimarcato che il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori, oltre che quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato.
L’interpretazione in questione è stata confermata dall’Interpello 19/02/2019, n. 64.
BIBLIOGRAFIA
- Mancini A., Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione, in Bollettino di legislazione tecnica n. 02, 2020
- D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.M. n.24 del 9 gennaio 2020, Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. Modifiche al DM 58 del 28/02/2017, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.M. n.65 del 7 marzo 2017, Sisma Bonus – linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati. Modifiche all’articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- D.P.C.M. 17 maggio 2020, n.05, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- SismaBonus al 110%, Guida essenziale Soft.Lab srl
- L’ingegner Pino, https://www.calcolostrutturale.com/
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