ECOBONUS IN PILLOLE
L’Ecobonus introdotto con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (art 14) è un incentivo statale per rendere le abitazioni (o anche un fabbricato) più efficienti dal punto di vista energetico.
L’obiettivo è quello di promuovere l’efficienza energetica negli edifici attraverso interventi di carattere regolatorio (certificazione energetica) e agevolativo (detrazioni, incentivi). Attualmente sono previste detrazioni fiscali che variano dal 50% al 65% (incrementati fino al 75% per condomìni). Con il Decreto rilancio del 2020 i bonus sono stati alzati fino al 110% per alcuni specifici interventi di seguito affrontati nel dettaglio.
Cos’è l’Ecobonus?
L’ecobonus è una detrazione fiscale dall’Irpef o dall’Ires, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La detrazione è riconosciuta per:
- riduzione del fabbisogno di energia primaria
- interventi sull’involucro dell’edificio
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
L’ecobonus spetta, anche, per acquisto e posa in opera di:
- schermature solari
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento,
- produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- generatori d’aria calda a condensazione
- apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Come funziona l’Ecobonus e per quali interventi?
L’ecobonus prevede una detrazione del 50% o del 65% (a seconda dell’intervento) per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Entrando nel dettaglio, ecco un riepilogo delle aliquote applicabili:
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI
Tipologia Intervento con detrazione al 50%
- Serramenti e infissi
- Schermature solari
- Caldaie a biomassa
- Caldaie a condensazione in classe A
Tipologia Intervento con detrazione al 65%
- Caldaie a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto
- Generatori di aria calda a condensazione
- Pompe di calore
- Scaldacqua a pompa di calore
- Coibentazione involucro
- Collettori solari
- Generatori ibridi
- Sistemi building automation
- Microcogeneratori
- Riqualificazione globale
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
Intervento con detrazione al 70%:
coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente
Tipologia Intervento con detrazione al 75%:
coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro
Tipologia Intervento con detrazione all’80%:
coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una classe del rischio sismico
Tipologia Intervento con detrazione all’85%:
coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di 2 classi del rischio sismico
Chi sono i beneficiari dell’Ecobonus?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono l’immobile oggetto di intervento:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato
- il familiare convivente (purché sostenga le spese degli interventi)
- il convivente more uxorio (purché sostenga le spese degli interventi)
Cosa dice di nuovo il decreto rilancio “ecobonus potenziato 110%”?
Con il Decreto Rilancio sono stati individuati particolari interventi di riqualificazione energetica accessibili con il nuovo Ecobonus Potenziato 110% e le cui spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 potranno essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo.
Secondo quanto previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio gli interventi accessibili con l’Ecobonus Potenziato 110% sono:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, in sostanza gli interventi standard dell’Ecobonus (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di schermature solari, finestre comprensive di infissi, ecc…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
- intervento di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica realizzati congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3, o ad interventi di miglioramento della vulnerabilità sismica (Sismabonus);
- intervento di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno dei punti 1, 2 e 3.
ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO
Caso 1
Intervento di Isolamento termico su edificio condominiale con 10 unità immobiliari.

Importo massimo teorico della spesa agevolabile
600.000 Euro
Importo massimo teorico della detrazione fruibile nel complesso
660.000 Euro
Importo massimo teorico della detrazione fruibile da ciascun condòmino
66.000 Euro
Caso 2
Intervento di isolamento termico su edificio condominiale con 10 unità immobiliari, e contestuale installazione di impianto centralizzato con generatore di calore a biomassa a sostituzione di quello esistente (intervento agevolato ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2014, comma 2-bis, ma non invece ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020).

Importo massimo teorico della spesa agevolabile
600.000 Euro per l’isolamento termico
30.000 Euro per l’impianto a biomassa
Importo massimo teorico della detrazione fruibile nel complesso
660.000 Euro per l’isolamento termico
33.000 Euro per l’impianto a biomassa
Importo massimo teorico della detrazione fruibile da ciascun condomino
69.300 Euro
Caso 3
Intervento di sostituzione impianto di climatizzazione centralizzato in palazzina con 6 unità immobiliari ma non organizzata in condominio.

Importo massimo teorico della spesa agevolabile
180.000 Euro
Importo massimo teorico della detrazione fruibile nel complesso
198.000 Euro
Importo massimo teorico della detrazione fruibile da ciascun proprietario
33.000 Euro
Per usufruire dell’Ecobonus Potenziato 110% sarà necessario:
- nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi secondo il decreto n. 259 del 6 novembre 2017;
- il rispetto del decreto requisiti minimi che saranno previsti da un nuovo decreto da emanarsi;
- miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
- risultare congrui in relazione alla spesa sostenuta, come attestato da apposita asseverazione rilasciata da tecnico abilitato
Come faccio a capire se il mio edificio puo’ usufruire dell’Ecobonus?
Il decreto Rilancio prevede che l’Ecobonus Potenziato del 110% può essere applicato ai seguenti edifici:
- Unità immobiliari all’interno di condomìni legalmente costituiti (almeno 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all’Agenzia delle Entrate), che potranno ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all’interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.
- edifici unifamiliari di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nel caso che l’edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, applicare a edifici unifamiliari che rappresentano seconda casa (casa di campagna, villa al mare, ecc…).
Le tipologie di interventi che sono previsti sembrano difficilmente applicabili a una singola unità immobiliare in edificio plurifamiliare o palazzina.
Gli interventi su singole unità immobiliari non residenziali possono rientrare nelle agevolazioni solo nell’ambito di un intervento condominiale.
Chi sono i beneficiari del nuovo Ecobonus potenziato?
L’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che tutte le detrazioni previste dallo stesso articolo (quindi anche fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad Ecobonus e sisma bonus) possono essere utilizzate in caso di interventi effettuati:
- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Le spese tecniche rientrano nei benefici dell’Ecobonus ed Ecobonus potenziato?
All’interno delle spese detraibili vengono inglobate anche quelle sostenute per le prestazioni professionali dei tecnici incaricati. Oltre al corrispettivo dovuto per la parcella professionale, saranno coperte anche le spese per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni propedeutiche all’accesso dei contributi fiscali sopra elencati.
I professionisti che rilasciano le attestazioni devono essere in possesso di polizza di assicurazione per responsabilità civile – con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi dei relativi interventi, e comunque non inferiore a 500.000 Euro – al fine di garantire sia i propri clienti che il bilancio dello Stato degli eventuali danni provocati.

Sconto in fattura o credito d’imposta
Tutti coloro che hanno accesso alle detrazioni potranno optare tra:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (e fino a un massimo pari al corrispettivo dovuto stesso), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- la trasformazione in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Sarà cura dell’Agenzia delle Entrate di fornire linee guida sulle modalità di espletamento delle varie opzioni a disposizione.
Nota bene: le possibilità sopra indicate sono applicabili non solo per gli interventi dell’Ecobonus e del Sismabonus potenziato, ma in relazione a tutte le altre agevolazioni già esistenti e ancora in corso di validità, e cioè quelle per:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni);
- interventi finalizzati al risparmio e all’efficientamento energetico (ecobonus standard);
- interventi di adeguamento antisismico (sismabonus);
- interventi di recupero o restauro delle facciate (bonus facciate);
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici;
Al fine di poter optare per lo sconto o per la trasformazione in credito d’imposta. Il contribuente è tenuto a richiedere al proprio consulente fiscale il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti.
BIBLIOGRAFIA
- D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, artt. 119 e 121
- D.L. 63/2014, art. 14
- Agenzia delle Entrate, L’Agenzia informa “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”
- Legislazione Tecnica, Bollettino 05.2020 “Superbonus risparmio energetico e sisma”
- Lavori pubblici, https://www.lavoripubblici.it/
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